Equipollenza / Equivalenza
I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per l’esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o il proseguimento degli studi.
Equipollenza
Che cos’è
L’equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano.
Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo un titolo di studio finale conseguito all’estero al termine di un percorso scolastico.
A chi rivolgersi
Titolo di studio | Ufficio competente |
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione di 1° grado | Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale della provincia di residenza |
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione di 2° grado | Qualsiasi Ufficio Scolastico Regionale |
Titoli accademici | Università degli Studi |
Chi può fare domanda
Per i titoli di studio scolastici (non universitari)
- I cittadini di Stati membri dell’Unione europea
- I cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Eeuropeo
- I cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera)
- I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
L’equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18° anno d’età
Come fare
Per ottenere l’equipollenza occorre presentare la domanda compilando l’apposito modello indicato a fine articolo.
Documenti da allegare alla domanda
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- titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza;
- dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza, indicante la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta, con l’indicazione del gestore), il valore (durata, ordine e grado degli studi cui il titolo si riferisce), e la validità ai fini del proseguimento degli studi e dell’assunzione a posti di lavoro nel paese in cui è stato conseguito;
- eventuale documentazione idonea a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell’esenzione dalla prova integrativa di italiano:
- attestato di frequenza di corsi di lingua italiana
- attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico
- certificazione di prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane che dichiarino l’uso della lingua italiana durante il lavoro
Per i titoli di istruzione secondaria di 2º grado occorre anche:
- programmi delle materie, o almeno elenco delle materie studiate per anno scolastico con monte ore esplicitato per anno scolastico, oggetto del corso di studi, rilasciati dalla scuola frequentata, dalle competenti autorità straniere, o desunti dalle pubblicazioni ufficiali dello stato estero o dell’autorità diplomatica, accompagnati dalla traduzione in lingua italiana con le stesse modalità indicate al punto 1);
- curriculum degli studi seguiti, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate. Il curriculum, redatto e firmato dall’interessato, dovrà indicare l’esito degli esami finali e le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo del quale si chiede l’equipollenza.
- dichiarazione dell’autorità diplomatica o consolare italiana comprovante che trattasi di studi finalizzati al conseguimento del titolo di cui si chiede l’equipollenza e dal quale risulti il sistema di valutazione (decimi, centesimi, ecc.) e il voto minimo e massimo attribuibili e ogni altro elemento utile ai fini dell’attribuzione del voto nella dichiarazione di equipollenza.
- ogni altro documento o titolo, con le stesse modalità indicate al punto 1), che il richiedente ritenga utile produrre nel proprio interesse.
Tutti i documenti possono essere presentati in originale o in copia autenticata.
Dei documenti allegati deve essere compilato un elenco in duplice copia.
Apostille
* E’ in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo fra essi, la legalizzazione. Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l’Apostille.
L’Apostille non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bilaterale o plurilaterale che la esclude. Per consultare l’elenco degli Stati aderenti e competenti a rilasciare l’Apostille http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/DocumentiCittadinanza.pdf
Allegati
Domanda di Equipollenza 2024
Equivalenza
Informazioni e moduli allegati sito web Ministero dell’Istruzione e del Merito:
Link: https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali
Che cos’è
L’equivalenza del titolo straniero a quello italiano, conseguito all’estero da un cittadino europeo e richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, permette la partecipazione a quello specifico concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano (equipollenza).
A chi rivolgersi
L’ente responsabile per la valutazione dell’equivalenza del titolo estero è la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma
tel. 06-6899.7563 / 7453 / 7470; e-mail: servizioreclutamento@funzionepubblica.it.
Come fare
- presentare all’amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. 165/2001 (ammissione sotto condizione);
- inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all’estero, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs 165/2001, compilando il modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica: in questo modulo sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda.
Equivalenza accademica
Informazioni sito istituzionale Ministero Università e della Ricerca
La domanda
La domanda va presentata su apposito modulo, allegando i documenti richiesti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento) e, contestualmente, al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).
Vedi le istruzioni
Per informazioni: urp@mur.gov.it