Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 23/1996, la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali compete alle Province. Non vengono versati/percepiti canoni di locazione.
data ultimo aggiornamento 14/05/2024
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Reggio Emilia
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna – Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 23/1996, la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali compete alle Province. Non vengono versati/percepiti canoni di locazione.
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